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Domanda di invalidità civile

L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano ed è un requisito per accedere a determinate prestazioni economiche e socio sanitarie da parte dello Stato, nonché al servizio di collocamento mirato.

Dal 01 gennaio 2010 la domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, sordità civile, cecità civile,  handicap e disabilità, complete della certificazione medica che attesta la natura delle infermità invalidanti deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

L’interessato deve innanzitutto recarsi dal proprio medico curante (cosiddetto medico certificatore), assicurandosi che sia abilitato alla compilazione on line del certificato medico, per ottenere il certificato introduttivo con il quale il medico attesta la natura dell’infermità. Dopo la compilazione on line il medico stampa il certificato (o meglio, la ricevuta di trasmissione del certificato) e lo consegna all’utente. Questo certificato, che deve essere conservato ed esibito al momento della visita della commissione ASL, ha un numero identificativo che il cittadino dovrà poi riportare nella domanda. Dal momento del rilascio del certificato l’utente ha 30 giorni di tempo per richiedere la visita: trascorsi i 30 giorni il certificato scade e occorre presentare di nuovo la richiesta al medico curante.

Il passaggio successivo è la presentazione della domanda di invalidità civile all’Inps. Anche in questo caso la procedura avviene esclusivamente per via telematica, ma il cittadino ha a disposizione due alternative:

  • può presentare la richiesta in autonomia, dopo aver richiesto e ottenuto dall’Inps un proprio Pin personale.
  • può farsi affiancare nella presentazione della domanda on line da enti come associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni associative.

Il modello della domanda on line va compilato con i dati anagrafici e bisogna ricordarsi di inserire il numero identificativo presente sul certificato stampato dal medico. Quando il modulo on line è completo in tutte le sue parti il sistema consente di stamparlo e propone immediatamente una data per la convocazione a visita. Si può scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori date indicate dal sistema.

La prima visita deve essere fissata entro:

  • 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione delle visite ordinarie;
  • 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 Legge 80/06 o per le patologia comprese nel decreto 2 agosto 2007.

La data definitiva viene comunicata anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il giorno della visita l’utente si deve presentare ad una commissione medica dell’Asl di riferimento (integrata da un medico dell’Inps). Se il malato non può recarsi presso la sede e tale stato viene certificato dal medico, la visita può essere effettuata a domicilio o presso il luogo di domicilio della persona (es. casa di riposo). La commissione redige al termine della visita un verbale elettronico e, per conferirgli validità e concludere dunque la procedura, deve approvarlo all’unanimità.

Se il parere della commissione non è unanime l’Inps sospende momentaneamente la procedura e acquisisce la documentazione per farla esaminare dal Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Il funzionario può dare validità al verbale entro 10 giorni, oppure procedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni

Il verbale, una volta validato, viene inviato dall’Inps all’interessato. Il certificato va conservato e presentato, ad esempio, in fase di iscrizione al servizio di collocamento mirato del Centro per l’Impiego, per accedere alle procedure dedicate ai disabili relative alle offerte di lavoro. In caso di esito negativo, la persona può fare ricorso all’Inps entro 180 giorni dalla notifica del verbale.